Monte Generoso SpA

Compravendita di oreficeria e gioielleria



Commercio di rottami di oro

Per poter qualificare, ai sensi della Legge 17/1/2000, n. 7, il commercio di rottami di oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:

  1. acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, della stessa Legge;
  2. acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000.

Nel primo caso non è necessaria autorizzazione UIC ma in tal caso andrà applicata l'IVA all'oreficeria.

Nel secondo caso, è necessaria l'autorizzazione all'Ufficio Italiano dei Cambi e non andrà appliata l'IVA alle cessioni d'oro.

I nostri uffici sono a disposizione per informazioni e consulenza fiscale a riguardo.



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