Compravendita di oreficeria e gioielleria
Per poter qualificare, ai sensi della Legge 17/1/2000, n. 7, il commercio di rottami di oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:
Nel primo caso non è necessaria autorizzazione UIC ma in tal caso andrà applicata l'IVA all'oreficeria.
Nel secondo caso, è necessaria l'autorizzazione all'Ufficio Italiano dei Cambi e non andrà appliata l'IVA alle cessioni d'oro.
I nostri uffici sono a disposizione per informazioni e consulenza fiscale a riguardo.
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