Monte Generoso SpA

Compravendita di oreficeria e gioielleria



Risoluzione 375

Alleghiamo risoluzione 375.

Con tale risoluzione viene chiarito che essendo il rottame d'oro un prodotto non utilizzabile dal consumatore finale, dovrà essere applicata alla vendita il c.d. sistema del Reverse Charge.

Con tale risoluzione viene chiarito inoltre che l'acquirente di "rottami di oro" che acquista tale materiale con l'applicazione del "Reverse Charge", non incorre nella violazione di cui all'art. 6, comma 8, del d.legs. n. 471 del 1997 (ricevimento di fatture d'acquisto prive dell'imposta).

Diversamente da quanto riportato nel chiarimento della Banca d'Italia il 28 maggio 2010 con i "chiarimenti in materia di oro" i rottami d'oro sono stati esclusi dalla legge 7/2000.

Infatti quest'ultimo applicava alle cessioni di rottami di oro il c.d. reverse charge, senza però essere autorizzato dalla Banca d'Italia.

Semplificando:

Chi vende oro fino con titolo superiore a 995, monete d'oro e/o verghe in oro DEVE essere autorizzato dall'U.I.F. e deve cedere tale materiale con l'applicazione del Reverse Charge.

Chi vende tali materiali con l'applicazione del Reverse Charge senza essere autorizzato U.I.F., è punito con la reclusione da sei mesi a 4 anni e con una multa da 4 a 20 milioni di lire. 

Chi vende rottami di oro, DEVE applicare l'IVA alle cessioni (non necessita di iscrizione U.I.F.).

Chi vende rottami di oro con l'applicazione del Reverse Charge viene sanzionato con l'evasione di IVA. Tale sanzione ammonta al 40% del fatturato circa.

 



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